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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 26
Disposizioni transitorie e finali
1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dalle leggi regionali indicate al comma 2, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni delle leggi medesime. Si intendono in corso le procedure qualora sia stata presentata domanda nei termini previsti per la concessione del contributo.
2. Salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 2 aprile 1973, n. 19, concernente "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine";
b) L.R. 2 aprile 1982, n. 14, concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria";
c) L.R. 9 aprile 1985, n. 13, concernente "Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane";
d) L.R. 27 gennaio 1986, n. 4, concernente "Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato";
e) L.R. 16 maggio 1986, n. 12, concernente "Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane";
f) L.R.16 maggio 1986, n. 13, concernente "Interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura";
g) L.R. 16 maggio 1986, n. 14, concernente "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane";
h) L.R. 3 gennaio 1987, n. 1, concernente "Interventi per la qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani";
i) L.R. 5 settembre 1989, n. 32, concernente "Interventi per lo sviluppo degli investimenti artigiani".(2)
Art. 27

(modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 19

L.R. 3 febbraio 1995 n. 7)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 3, dalle lett. a) e b) del comma 2 dell'art.4,dalla lett. a) del comma 2 e dalla lett. a) del comma 3) dell'art.6, dai commi 2 e 3 dell'art. 7, dalla lett. b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art. 8, dall'art. 9, dall'art. 10, dall'art. 16 e dal comma 4 dell'art.25, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda le spese previste dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 4, dall'art. 5, dalle lett. b), c) e d) del comma 2 e dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett.a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.
1 bis. Per l'attuazione degli interventi delegati ai sensi del precedente Art.23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, due fondi costituiti in appositi capitoli uno per le spese di natura corrente e uno per le spese in conto capitale che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi del comma 1.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle deleghe, la Giunta regionale provvede, nell'ambito della quota, per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province, del fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.
Art. 28
Esame CEE
1. I benefici della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CEE del regime di aiuti in essa previsti.
2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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