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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1994, n. 22

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT). MODIFICA ALLA LR 9 AGOSTO 1993, N. 28, SULL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 24 maggio 1994

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 8 della LR 9 agosto 1993, n. 28
Art. 2 - Modifica all'art. 11 della LR 9 agosto 1993, n. 28
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 8 della LR 9 agosto 1993, n. 28
1.
Nell'art. 8 della LR 9 agosto 1993, n. 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. ".
2.
Nell'art. 8 della LR n. 28 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) il Presidente, che lo presiede. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 4 dello Statuto della Regione;
b) otto esperti in materia di turismo - nominati dalla Giunta regionale - di cui quattro scelti su terne di candidati proposti dalle Province e quattro scelti su terne di candidati proposti dalle due associazioni regionali di categoria più rappresentative, assicurando la presenza nel Consiglio di cinque esperti per il bacino costiero e di un esperto, rispettivamente, per il bacino montano, per il bacino termale e per le città d' arte. ".
3.
Dopo il comma 2 dell'art. 8 della LR n. 28 del 1993, è inserito il seguente comma:
"2 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente. ".
4.
Nel comma 3 dell'art. 8 della LR n. 28 del 1993, le parole " alla lettera b) del " sono sostituite da
" al ".
Art. 2
Modifica all'art. 11 della LR 9 agosto 1993, n. 28
1. All'art. 11 della LR 9 agosto 1993, n. 28, è abrogato il comma 2.
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 maggio 1994

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