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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1994, n. 23

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA FONDAZIONE "MUSEO-MONUMENTO AL DEPORTATO" PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE SULLA DEPORTAZIONE NEI CAMPI DI STERMINIO DA TUTTI I PAESI OCCUPATI DAI NAZISTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 24 maggio 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla istituzione della Fondazione "Museo-Monumento al deportato", per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti, che sarà costituita con apposito atto pubblico ai sensi delle norme del codice civile.
Art. 2
1. La Fondazione ispira la sua attività ai valori della dignità e della uguaglianza degli uomini senza distinzione di razza, ideologia, fede religiosa, e agli ideali di pace e fratellanza fra i popoli.
2. La Fondazione promuove studi e ricerche sulla deportazione razziale, politica, militare e di lavoro raccogliendo materiali, cimeli e documenti, e promuove iniziative di divulgazione soprattutto verso la scuola.
3. Per il conseguimento delle sue finalità la Fondazione costituisce un museo, un archivio storico, una biblioteca a carattere internazionale ed un centro di documentazione, provvedendo alla loro gestione e al loro aggiornamento.
Art. 3
1. Lo statuto della Fondazione dovrà prevedere la presenza in assemblea di rappresentanti delle Associazioni della Resistenza, delle Associazioni dei deportati e degli internati, di quelle combattentistiche, dell'Unione delle Comunità ebraiche e della Associazione Amici del Museo-Monumento al deportato.
Art. 4
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
Art. 5
1. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo statuto della Fondazione.
Art. 6
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione "Museo-Monumento al deportato" per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti, con un contributo di Lire 100 milioni.
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa da disporsi in sede di approvazione della legge finanziaria regionale 1995 ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8
1.
La L.R. 12 novembre 1973, n. 33 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, dell'Istituto di studio e documentazione internazionale sulla deportazione politica e razziale. Museo-Monumento al deportato" è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti si osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 20 maggio 1994

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