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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004 n. 6

Art. 18
Regime di proroga
1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificatamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è illegittimo.
2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi conservano la pienezza delle loro funzioni.
3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.
4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.

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