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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 dell' 1 giugno 1994

Art. 14
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
2. Le disposizioni stesse di applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano altresì alle nomine di componenti degli organi di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi di cui si articola il Consiglio regionale.

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