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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 dell' 1 giugno 1994

Art. 16
Scadenza per fine legislatura
1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:
a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;
b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti.
2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.
3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.

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