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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 dell' 1 giugno 1994

Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Restano validi gli atti di ricostituzione degli organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge emanati in attuazione dei seguenti decreti legge concernenti la " Disciplina della proroga degli organi amministrativi": 18 settembre 1992, n. 381; 19 novembre 1992, n. 439; 18 gennaio 1993, n, 7; 19 marzo 1993, n. 69; 20 maggio 1993, n. 150; 19 luglio 1993, n. 239; 17 settembre 1993, n. 363; 19 novembre 1993, n. 463; 17 gennaio 1994, n. 33 e 17 marzo 1994, n. 179.
2. Sempre che non siano illegittimi per altri motivi, sono fatti salvi gli atti emanati dagli organi scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
3. Gli organi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto devono essere ricostituiti, salvo che non si provveda ai sensi dell'art. 30, entro quarantacinque giorni dalla data medesima; alla ricostituzione provvedono il Presidente della Giunta regionale per le nomine di competenza della Giunta e dei suoi componenti e la Giunta regionale, ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto, per le nomine di competenza del Consiglio regionale.
4. Nelle more del procedimento di ricostituzione dell'organo il regime degli atti è quello previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, senza che si sia provveduto alla ricostituzione, si applica il comma 3 dell' art. 18.

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