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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 dell' 1 giugno 1994

Titolo I
NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
Capo I
Competenza e requisiti
Art. 1
Competenza in materia di nomine
1. Ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto in ordine alle nomine, designazioni o proposte - di seguito nel presente Titolo indicate come nomine - spetta al Consiglio regionale:
a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;
b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;
c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:
1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;
2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegni l'attuazione dell'indirizzo politico - amministrativo della Regione;
d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.
2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.
Art. 2
Casi particolari di competenza della Giunta
1. E' consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:
a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;
b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;
c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga astenersene per motivi di opportunità.
Art. 3
Requisiti per le nomine
1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.
2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267.
3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organico competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.
Art. 4
Incompatibilità
1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:
a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.
Capo II
Procedimento di nomina
Art. 5
Ambito di applicazione
1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicità e possibilità di partecipazione al procedimento, nonchè di consentire il controllo della comunità regionale.
2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma 1 non si applicano quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali procedimenti non si applicano neppure alle nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonchè alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
3. Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per più di una volta: di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata.
Art. 6
Inizio del procedimento
1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso è pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica;
c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro determinazione;
d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono essere avanzate le candidature;
e) la Commissione consiliare competente a formulare il parere, nei casi in cui la nomina è di competenza del Consiglio;
f) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.
2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni radiotelevisive in essa operanti.
Art. 7
Presentazione delle candidature e deliberazione
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino può presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti.
2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, indica le eventuali situazioni di incompatibilità ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.
3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi 1 e 2.
4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive di cui al comma 2 dell'art. 6.
Art. 8
Adempimenti successivi alla nomina
1. Il nominato provvede entro venti giorni:
a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;
b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione.
c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della dichiarazione patrimoniale.
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.
3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.
Art. 9
Albo delle nomine
1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Albo delle nomine conferite ai sensi del presente Capo. L'Albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.
2. Nell'Albo devono comunque essere indicati:
a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.
3. Dall'Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da due anni.
4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell' Albo.
Art. 10
Deleghe
1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.
2. Decorsi inutilmente i termini per la nomina, provvede direttamente la Regione.
Art. 11
Attività dei nominati
1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, è tenuto ad inviare all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.
2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facoltà di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.
Art. 12
Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca
1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.
3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.
4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell' organo stesso.
5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.
Art. 13
Abrogazioni
1. E' abrogata la LR 17 marzo 1980, n. 18.

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