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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004 n. 6

L.R. 18 luglio 2014 n. 15

Art. 15
Scadenza e ricostituzione degli organi
1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in modo espresso.
2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 18 e 19.
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.
5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

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