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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004 n. 6

L.R. 18 luglio 2014 n. 15

Art. 17
Nomine su designazione
1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.
3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.
4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

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