LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24
DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo I
Competenza e requisiti
Art. 1
Competenza in materia di nomine
1. Ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto in ordine alle nomine, designazioni o proposte - di seguito nel presente Titolo indicate come nomine - spetta al Consiglio regionale:
a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;
b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;
c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:
1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;
2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegni l'attuazione dell'indirizzo politico - amministrativo della Regione;
d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.
2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.
Art. 2
Casi particolari di competenza della Giunta
1. È consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:
a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;
b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;
c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga astenersene per motivi di opportunità.
Art. 3
Requisiti per le nomine
1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.
2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.
Art. 4
Incompatibilità
1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:
a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.