LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24
DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo II
Procedimento di nomina
Art. 5
(prima abrogati commi 1 e 2 da art. 46 L.R. 24 marzo 2004 n. 6, poi sostituito comma 3 da art. 19 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)
Ambito di applicazione
1. abrogato
2. abrogato
3. Le nomine di cui al presente capo non possono essere cumulate; non si possono conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Non rilevano i mandati esercitati per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico, salvo che la cessazione sia avvenuta a causa di dimissioni volontarie. Il presente comma non si applica ai casi in cui le nomine siano direttamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto.
Art. 6
(abrogato da art. 46 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)
Inizio del procedimento
abrogato
Art. 7
(abrogato da art. 46 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)
Presentazione delle candidature e deliberazione
abrogato
Art. 8
Adempimenti successivi alla nomina
1. Il nominato provvede entro venti giorni:
a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;
b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione.
c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della dichiarazione patrimoniale.
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.
3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.
Art. 9
(abrogato da art. 13 L.R. 18 luglio 2014 n. 15)
Albo delle nomine
abrogato.
Art. 10
Deleghe
1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.
2. Decorsi inutilmente i termini per la nomina, provvede direttamente la Regione.
Art. 11
Attività dei nominati
1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, è tenuto ad inviare all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.
2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facoltà di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.
Art. 12
Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca
1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.
3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.
4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso.
5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.
Art. 13
Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 17 marzo 1980, n. 18.