LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24
DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo II
Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione
Art. 25
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli istituti, alle aziende e agli enti regionali o dipendenti dalla Regione - di seguito nel presente Capo denominati "enti dipendenti" - che siano per legge sottoposti al suo controllo o vigilanza.
Art. 26
Direttive
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, emana le direttive cui deve conformarsi l'attività degli enti dipendenti.
2. L'emanazione delle direttive non può essere delegata a componenti della Giunta.
Art. 27
Vigilanza
1. Gli enti dipendenti inviano al competente Assessore, nei termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, nonché dell'andamento della gestione.
2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi dei revisori riferiscono allo stesso su specifici aspetti della gestione dei rispettivi enti.
3. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.
Art. 28
Attività ispettiva
1. Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.
2. L'attività ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attività svolta dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonché del rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite.
3. Dell'attività ispettiva è redatto apposito processo verbale che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia.
Art. 29
Controlli sostitutivi
1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per violazioni di legge o di regolamenti ovvero per altre irregolarità che compromettano il normale funzionamento di un ente dipendente, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, adottata su proposta della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dell'ente stesso. Con il medesimo decreto il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria.
2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con proprio decreto gli organi medesimi nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale, dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.
Art. 30
Norma finale
1. Entro sei mesi dall'entra in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riordino degli organi collegiali secondo i criteri stabiliti dal comma 28 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e alla soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.