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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/07/2014
2. Testo Coordinato25/03/2004
3. Testo Originale01/06/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Titolo II
PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
Art. 14
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
2. Le disposizioni stesse di applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano altresì alle nomine di componenti degli organi di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi di cui si articola il Consiglio regionale.
Art. 15
Scadenza e ricostituzione degli organi
1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in modo espresso.
2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 18 e 19.
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.
5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.
Art. 16
Scadenza per fine legislatura
1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:
a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;
b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti.
2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.
3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.
Art. 17
Nomine su designazione
1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.
3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.
4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.
Art. 18
Regime di proroga
1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificatamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è illegittimo.
2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi conservano la pienezza delle loro funzioni.
3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.
4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.
Art. 19
Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale
1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.
2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.
Art. 20
Responsabilità
1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa.
2. I responsabili dei servizi e dei procedimenti rispondono, se del caso, anche in sede disciplinare della violazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Restano validi gli atti di ricostituzione degli organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge emanati in attuazione dei seguenti decreti legge concernenti la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi": 18 settembre 1992, n. 381; 19 novembre 1992, n. 439; 18 gennaio 1993, n, 7; 19 marzo 1993, n. 69; 20 maggio 1993, n. 150; 19 luglio 1993, n. 239; 17 settembre 1993, n. 363; 19 novembre 1993, n. 463; 17 gennaio 1994, n. 33 e 17 marzo 1994, n. 179.
2. Sempre che non siano illegittimi per altri motivi, sono fatti salvi gli atti emanati dagli organi scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
3. Gli organi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto devono essere ricostituiti, salvo che non si provveda ai sensi dell'art. 30, entro quarantacinque giorni dalla data medesima; alla ricostituzione provvedono il Presidente della Giunta regionale per le nomine di competenza della Giunta e dei suoi componenti e la Giunta regionale, ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto, per le nomine di competenza del Consiglio regionale.
4. Nelle more del procedimento di ricostituzione dell'organo il regime degli atti è quello previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, senza che si sia provveduto alla ricostituzione, si applica il comma 3 dell'art. 18.

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