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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/07/2014
2. Testo Coordinato25/03/2004
3. Testo Originale01/06/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
Espandere area tit2 Titolo II - PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
Espandere area tit3 Titolo III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
Capo I
Competenza e requisiti
Art. 1
Competenza in materia di nomine
1. Ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto in ordine alle nomine, designazioni o proposte - di seguito nel presente Titolo indicate come nomine - spetta al Consiglio regionale:
a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;
b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;
c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:
1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;
2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegni l'attuazione dell'indirizzo politico - amministrativo della Regione;
d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.
2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.
Art. 2
Casi particolari di competenza della Giunta
1. È consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:
a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;
b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;
c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga astenersene per motivi di opportunità.
Art. 3
Requisiti per le nomine
1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.
2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.
Art. 4
Incompatibilità
1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:
a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.
Capo II
Procedimento di nomina
Art. 5

(prima abrogati commi 1 e 2 da art. 46 L.R. 24 marzo 2004 n. 6, poi sostituito comma 3 da art. 19 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

Ambito di applicazione
1. abrogato
2. abrogato
3. Le nomine di cui al presente capo non possono essere cumulate; non si possono conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Non rilevano i mandati esercitati per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico, salvo che la cessazione sia avvenuta a causa di dimissioni volontarie. Il presente comma non si applica ai casi in cui le nomine siano direttamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto.
Inizio del procedimento
abrogato
Presentazione delle candidature e deliberazione
abrogato
Art. 8
Adempimenti successivi alla nomina
1. Il nominato provvede entro venti giorni:
a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;
b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione.
c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della dichiarazione patrimoniale.
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.
3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.
Albo delle nomine
abrogato.
Art. 10
Deleghe
1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.
2. Decorsi inutilmente i termini per la nomina, provvede direttamente la Regione.
Art. 11
Attività dei nominati
1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, è tenuto ad inviare all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.
2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facoltà di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.
Art. 12
Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca
1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.
3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.
4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso.
5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.
Art. 13
Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 17 marzo 1980, n. 18.
Titolo II
PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
Art. 14
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
2. Le disposizioni stesse di applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano altresì alle nomine di componenti degli organi di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi di cui si articola il Consiglio regionale.
Art. 15
Scadenza e ricostituzione degli organi
1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in modo espresso.
2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 18 e 19.
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.
5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.
Art. 16
Scadenza per fine legislatura
1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:
a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;
b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti.
2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.
3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.
Art. 17
Nomine su designazione
1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.
3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.
4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.
Art. 18
Regime di proroga
1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificatamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è illegittimo.
2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi conservano la pienezza delle loro funzioni.
3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.
4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.
Art. 19
Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale
1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.
2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.
Art. 20
Responsabilità
1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa.
2. I responsabili dei servizi e dei procedimenti rispondono, se del caso, anche in sede disciplinare della violazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Restano validi gli atti di ricostituzione degli organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge emanati in attuazione dei seguenti decreti legge concernenti la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi": 18 settembre 1992, n. 381; 19 novembre 1992, n. 439; 18 gennaio 1993, n, 7; 19 marzo 1993, n. 69; 20 maggio 1993, n. 150; 19 luglio 1993, n. 239; 17 settembre 1993, n. 363; 19 novembre 1993, n. 463; 17 gennaio 1994, n. 33 e 17 marzo 1994, n. 179.
2. Sempre che non siano illegittimi per altri motivi, sono fatti salvi gli atti emanati dagli organi scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
3. Gli organi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto devono essere ricostituiti, salvo che non si provveda ai sensi dell'art. 30, entro quarantacinque giorni dalla data medesima; alla ricostituzione provvedono il Presidente della Giunta regionale per le nomine di competenza della Giunta e dei suoi componenti e la Giunta regionale, ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto, per le nomine di competenza del Consiglio regionale.
4. Nelle more del procedimento di ricostituzione dell'organo il regime degli atti è quello previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, senza che si sia provveduto alla ricostituzione, si applica il comma 3 dell'art. 18.
Titolo III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Capo I
Organi collegiali
Art. 22
Nozione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli alla cui titolarità sono preposti più soggetti e ai quali la legge o il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva e consultiva.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva dei regolamenti interni degli organi collegiali.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.
Art. 23
Durata e funzionamento dei Collegi
1. I Collegi durano in carica quattro anni.
2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.
3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.
4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.
5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/ 4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del Presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.
Art. 24
Verbali e documentazione dell'attività
1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:
a) il luogo e la data della seduta;
b) il nome del Presidente e dei membri presenti;
c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;
d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonché il risultato delle votazioni.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene approvato all'inizio della seduta successiva.
Capo II
Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione
Art. 25
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli istituti, alle aziende e agli enti regionali o dipendenti dalla Regione - di seguito nel presente Capo denominati "enti dipendenti" - che siano per legge sottoposti al suo controllo o vigilanza.
Art. 26
Direttive
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, emana le direttive cui deve conformarsi l'attività degli enti dipendenti.
2. L'emanazione delle direttive non può essere delegata a componenti della Giunta.
Art. 27
Vigilanza
1. Gli enti dipendenti inviano al competente Assessore, nei termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, nonché dell'andamento della gestione.
2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi dei revisori riferiscono allo stesso su specifici aspetti della gestione dei rispettivi enti.
3. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.
Art. 28
Attività ispettiva
1. Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.
2. L'attività ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attività svolta dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonché del rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite.
3. Dell'attività ispettiva è redatto apposito processo verbale che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia.
Art. 29
Controlli sostitutivi
1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per violazioni di legge o di regolamenti ovvero per altre irregolarità che compromettano il normale funzionamento di un ente dipendente, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, adottata su proposta della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dell'ente stesso. Con il medesimo decreto il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria.
2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con proprio decreto gli organi medesimi nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale, dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.
Art. 30
Norma finale
1. Entro sei mesi dall'entra in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riordino degli organi collegiali secondo i criteri stabiliti dal comma 28 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno e alla soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

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