LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24
DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale
1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.
2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.