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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 4
Incompatibilità
1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:
a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.

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