LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 25
Proroga scadenza termini di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della Regione Emilia - Romagna relativa al quinquennio 1990/ 1994 di cui al quarto comma dell' art. 3 della lr 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Proroga termini
1. Il termine di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della regione Emilia - Romagna relativa al quinquennio 1990/ 1994, con scadenza 31 dicembre 1994 in conformità al quarto comma dell'art. 3 della lr 30 novembre 1981, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1995.
2. Il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della lr n. 42 del 1981, è fissato al 30 aprile 1995.
Art. 2
Dichiarazione l'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla su apubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 giugno 1994