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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 11
Deleghe alle Comunità montane e alle Province
1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 18 sono delegate alle Comunità Montane e, per il restante territorio, alle province nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 27 agosto 1983, n. 34.
2. Alle Comunità Montane sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.
3. Alle Province sono delegate le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e, per i territori non ricompresi nell'ambito delle Comunità Montane, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.

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