LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994
Art. 33
Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale
1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici; per il restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali l'utilizzo dei locali a fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aereazione previsti dalle normative vigenti.