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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 10
Volume delle strutture agrituristiche
1. L'attività agrituristica è consentita, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 9, secondo i volumi di seguito indicati:
a) l'ospitalità in camere ammobiliate è ammessa nei fabbricati esistenti sul fondo fino ad un massimo di otto camere, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, così come individuate all'art. 7;
b) l'ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di dieci piazzole, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, così come individuate all'art. 7.
2. La ricettività agrituristica è stagionale e non può essere superiore a nove mesi su base annua. Tale periodo può essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare. La durata dell'ospitalità e l'eventuale suddivisione in periodi devono essere indicate nella richiesta al Sindaco per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività agrituristiche.
3. L'accoglienza in spazi aperti ed attrezzati è ammessa per il periodo di ospitalità di cui al comma 2 e può essere suddivisa nell'anno solare in più periodi.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione agrituristica trasmette al Sindaco una comunicazione sull'attività di ricettività agrituristica svolta nell'anno precedente, riportando i periodi di apertura e il numero di giornate complessive.
5. Non hanno carattere stagionale le attività agrituristiche di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'art. 2.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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