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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 15
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'art. 16.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al Comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili;
b) sia stato cancellato, con le procedure previste dall'art.13, dall'elenco di cui all'art. 12;
c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3 dell'art. 14;
d) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.
3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune deve deliberare in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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