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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 17
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali
1. La Regione, al fine di coordinare gli interventi in materia di agriturismo ed uniformare i criteri di valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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