LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Vincolo di destinazione e revoca dei contributi
1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 18 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di concessione dei contributi.
2. Si procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate quando:
a) l'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1;
c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso è stato alienato.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.