LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 31
Programmi provinciali integrati per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale
1. Le Province, d'intesa con le Comunità Montane, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 30, definiscono i Programmi provinciali integrati dell'agriturismo e del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali di cui alla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, e alla L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.