LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 35
Obblighi fiscali e tributari
1. L'attività agrituristica è soggetta al pagamento delle tasse dovute per il rilascio dell'autorizzazione igienico-sanitaria sulla base degli importi stabiliti al numero d'ordine 7, categoria e), del punto 1) e per la categoria e) del punto 2) del D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 , modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 e successive modificazioni.
2. L'attività di turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse dovute e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.