LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 36
Norme transitorie e finali
1. La L.R. 11 marzo 1987, n. 8, concernente "Interventi a favore dell'agriturismo", è abrogata.
2. Gli operatori agrituristici iscritti all'Albo regionale, ai sensi della L.R. n. 8 del 1987, e provvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'art. 12 e sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi per operatore agrituristico di cui all'art. 5.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.