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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 8
Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo
1. Le associazioni regionali agrituristiche, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concordano e presentano alla Regione un unico simbolo che individua, su tutto il territorio, le aziende agrituristiche. Il simbolo e la denominazione devono essere affissi tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche e riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo è abolito.
2. L'utilizzo del simbolo e della denominazione nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservato esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica in base all'art. 14.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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