Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 9
Immobili destinati all'agriturismo
1. Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello stesso comune del fondo o di comuni limitrofi, purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.
2. I comuni definiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla base di un censimento, di cui all'art. 40 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche, concernente la tutela e uso del territorio.
3. L'esercizio delle attività agrituristiche non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle norme agricole dei PRG (Piani regolatori generali).
4. Le attività ricreative, culturali e sportive sono ammesse nelle strutture esistenti in azienda o negli ambiti territoriali delle aziende associate.
5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce comunque distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che restano censiti nel catasto rurale.
6. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici possono essere ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, ai sensi dell'art. 33.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

Espandi Indice