LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)
Art. 12
Finalità della raccolta differenziata
1. La Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo gli indirizzi generali fissati dal D.M. 29 maggio 1991 e con le seguenti finalità:
a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotti;
d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
e) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.
2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi-benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate sarà valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. La raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riguarda le categorie definite dall'art. 1 del D.M. 29 maggio 1991. Ciascuna frazione deve essere avviata ad una destinazione conforme a quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto.
Note del Redattore:
La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.
Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.