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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Art. 14
Compiti dei Comuni
1. I Comuni, quali enti cui compete la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e all'art. 8, comma 2, lett. b), sono tenuti:
a) ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno;
b) ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti entro il 31 dicembre 1994; singole deroghe possono essere concesse dalla Provincia competente in relazione a specifiche situazioni territoriali;
c) ad attivare la raccolta differenziata delle altre frazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 ad avvenuta realizzazione degli impianti previsti dai Piani infraregionali per il conferimento dei rifiuti raccolti tramite la raccolta differenziata o all'avvenuta stipula delle convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater, commi 2 e 4 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno.
2. I Comuni singoli o associati, per favorire il recupero di frazioni di rifiuti speciali omogenee con quelle provenienti dalla raccolta differenziata degli RSU (rifiuti solidi urbani) e per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, possono attivare apposite stazioni ecologiche il cui funzionamento dovrà essere disciplinato dal regolamento comunale. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli Enti locali, approva con proprio atto un modello tipo per la realizzazione delle stazioni ecologiche, nonché proposte guida per l'incentivazione economica e tariffaria della raccolta differenziata.
3. Entro il 31 dicembre 1994 i Comuni provvedono all'adeguamento dei regolamenti comunali di cui all'art. 8 del D.P.R 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, secondo gli indirizzi fissati dall'art. 6 del D.M. 29 maggio 1991. I regolamenti dovranno comunque contenere:
a) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata;
b) la modalità di informazione e di coinvolgimento dell'utenza;
c) gli obblighi per l'utente;
d) le sanzioni per le inadempienze;
e) gli incentivi;
f) le modalità di assenso alle attività di volontariato;
g) le modalità di convenzionamento da attivarsi con i produttori di rifiuti speciali che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento tipo cui i Comuni sono tenuti ad adeguarsi.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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