Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Art. 15
Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni
1. La Regione e le Province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili: di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente Commissione consiliare.
2. Le Province stipulano convenzioni con i Comuni, i Consorzi nazionali obbligatori di cui alla Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonché il riciclaggio dei materiali.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Espandi Indice