Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Art. 37
Disposizioni finali
1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del Piano territoriale regionale e del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.
2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le Province provvedono ad adeguare i Piani infraregionali di cui all'art. 6 della L.R. n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Espandi Indice