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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Art. 39
Disposizioni transitorie
1. Le istruttorie relative alle domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione, già avviate presso i competenti uffici regionali o provinciali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono concluse in base a quanto previsto dalla L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, e dalla L.R. 27 aprile 1990, n. 34.
2. I Piani infraregionali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti della L.R. n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di trasmissione alla Giunta regionale e comunque previa assunzione dell'atto di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, con le procedure di cui all'art. 13, commi 6 e 7 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
3. Le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assumono una deliberazione con i contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lettere g) ed h).
4. I procedimenti relativi alla concessione di contributi, all'affidamento degli incarichi e all'effettuazione degli interventi di cui rispettivamente agli artt. 28, 29 e 30 della L.R. n. 6 del 1986, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le procedure dettate dagli articoli medesimi.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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