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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Oggetto
abrogato
Finalità e principi generali
abrogato
Art. 3
Attività formative, informative e dimostrative
1. La Regione elabora periodicamente un programma di attività formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una più avanzata sensibilità sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono esser presentate proposte da Enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato.
2. Il programma può essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvederà a definire le priorità nonché le modalità di concessione dei contributi medesimi.
Strumenti della pianificazione
abrogato
Art. 5
Progetti territoriali operativi
1. Nel caso di interventi complessi e di rilievo programmatico regionale, proposti anche da soggetti privati, non previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4, ovvero in attesa dell'approvazione degli stessi, possono costituire strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti i Piani territoriali operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
Piano territoriale regionale
abrogato
Piano regionale di settore
abrogato
Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
abrogato
Adozione e approvazione dei Piani infraregionali
abrogato
Art. 10

(sostituita rubrica, modificati commi 1 e 2,

abrogato comma 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti
1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano provinciale gestione rifiuti, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano provinciale gestione rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
3. abrogato
Attuazione del Piano infraregionale
abrogato

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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