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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Titolo IV
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO
Presentazione dei progetti
abrogato
Approvazione dei progetti
abrogato
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
abrogato
Contenuto dell'autorizzazione
abrogato
Garanzie finanziarie
abrogato
Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
abrogato
Art. 29
Trasmissione delle relazioni
1. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività di rilascio delle autorizzazioni di loro competenza nonché sull'attività di controllo di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e all'art. 30 della presente legge.
2. Tale relazione deve contenere l'indicazione delle attività di smaltimento autorizzate, le relative tipologie di rifiuti, i luoghi in cui tali attività sono svolte, la durata del provvedimento, i soggetti a favore dei quali è stato rilasciato nonché una sintesi relativa all'attività di controllo effettuata.
Art. 30
Controlli
1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle Province con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
2. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.
3. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati alla Regione mediante la relazione di cui all'art. 29, nonché al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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