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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 1
Oggetto
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno nell'ambito di quanto stabilito dagli artt. 3, 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, nonchè di quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e comunitarie di settore.
2. In particolare essa provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la pianificazione di settore nell'ambito del sistema di pianificazione generale della Regione;
b) disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative;
c) individuare i livelli di competenza degli Enti locali;
d) delegare l'esercizio di competenze proprie agli Enti locali, secondo quanto previsto dall'art. 118 Cost. Sito esterno

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