Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 11
Attuazione del Piano infraregionale
1. La Provincia, al fine di assicurare l'effettiva attuazione del Piano infraregionale, promuove e coordina l'attività dell'ente o degli enti competenti di cui all'art. 8, comma 2, lett. h); per l'attuazione degli impianti al servizio di bacini intercomunali gli enti interessati provvedono alla redazione dei progetti e alla realizzazione delle opere anche mediante la definizione di un accordo di programma, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. Qualora l'ente o gli enti di cui al comma 1 non provvedano comunque agli adempimenti di loro competenza in ordine alla redazione dei progetti degli impianti, la Provincia, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva alla redazione dei progetti medesimi.

Espandi Indice