LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994
Art. 14
Compiti dei Comuni
1. I Comuni, quali enti cui compete la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e all' art. 8, comma 2, lett. b), sono tenuti:
a) ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 ;
b) ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti entro il 31 dicembre 1994; singole deroghe possono essere concesse dalla Provincia competente in relazione a specifiche situazioni territoriali;
c) ad attivare la raccolta differenziata delle altre frazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 ad avvenuta realizzazione degli impianti previsti dai Piani infraregionali per il conferimento dei rifiuti raccolti tramite la raccolta differenziata o all'avvenuta stipula delle convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater, commi 2 e 4 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 .
2. I Comuni singoli o associati, per favorire il recupero di frazioni di rifiuti speciali omogenee con quelle provenienti dalla raccolta differenziata degli RSU (rifiuti solidi urbani) e per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, possono attivare apposite stazioni ecologiche il cui funzionamento dovrà essere disciplinato dal regolamento comunale. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli Enti locali, approva con proprio atto un modello tipo per la realizzazione delle stazioni ecologiche, nonchè proposte guida per l'incentivazione economica e tariffaria della raccolta differenziata.
3. Entro il 31 dicembre 1994 i Comuni provvedono all' adeguamento dei regolamenti comunali di cui all'art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , secondo gli indirizzi fissati dall'art. 6 del DM 29 maggio 1991. I regolamenti dovranno comunque contenere:
a) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata;
b) la modalità di informazione e di coinvolgimento del l'utenza;
c) gli obblighi per l'utente;
d) le sanzioni per le inadempienze;
e) gli incentivi;
f) le modalità di assenso alle attività di volontariato;
g) le modalità di convenzionamento da attivarsi con i produttori di rifiuti speciali che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento tipo cui i Comuni sono tenuti ad adeguarsi.