Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 15
Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni
1. La Regione e le Province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili: di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente Commissione consiliare.
2. Le Province stipulano convenzioni con i Comuni, i Consorzi nazionali obbligatori di cui alla Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonchè il riciclaggio dei materiali.

Espandi Indice