LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994
Art. 17
Catasto dei rifiuti
1. E' istituito il Catasto regionale dei rifiuti, quale parte del sistema informativo ambientale regionale.
2. Il Catasto regionale si articola territorialmente a livello provinciale ed è suddiviso in tre sezioni:
a) Catasto dei rifiuti solidi urbani;
b) Catasto dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 ;
c) Catasto dei rifiuti tossico - nocivi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 475 del 1988 .
3. Le sezioni del Catasto dei rifiuti sono a loro volta suddivise in due elenchi, uno relativo ai produttori di rifiuti speciali e/ o tossico - nocivi, l'altro relativo agli smaltitori di rifiuti solidi urbani, speciali e/ o tossico - nocivi.
4. Per l'acquisizione dei dati gli enti competenti si avvalgono delle denunce presentate annualmente secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, nonchè, per i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di apposite comunicazioni presentate da Comuni, loro aziende e soggetti che gestiscono in concessione impianti e/o servizi. La Giunta regionale con propria direttiva, in raccordo con quanto previsto dalle disposizioni nazionali circa l'invio delle denunce relative agli altri tipi di rifiuti, definisce tempi e modi per l'invio delle predette comunicazioni.