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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 18
Gestione del Catasto rifiuti
1. Le Province sono delegate al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 17 e alla gestione del Catasto regionale.
2. Le Province provvedono all'inserimento dei dati raccolti, a norma dell'art. 17, suddivisi in due elenchi distinti, uno per gli smaltitori e uno per i produttori, in apposite basi informative, alla loro elaborazione e sintetizzazione.
3. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione i dati riassuntivi annuali riguardanti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici e nocivi.
4. Alla istituzione delle suddette basi informative si provvede nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla LR 26 luglio 1988, n. 30 e con le procedure ed i mezzi finanziari di cui agli artt. 13 e seguenti della citata legge regionale.

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