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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 19
Osservatorio dei rifiuti
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nonchè sull'impiego dei residui recuperabili.
2. L'Osservatorio regionale, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno, si avvale prevalentemente delle informazioni fornite dal Catasto dei rifiuti, dai registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e all' art. 3, comma 5 della Legge n. 475 del 1988 Sito esterno. A tal fine le Province, in qualità di enti preposti al controllo, sono tenute a fornire all'Osservatorio tutte le informazioni che verranno richieste.
3. L'Osservatorio assicura la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sull'impiego dei residui recuperabili, mediante la pubblicazione di bollettini periodici e la compilazione di una relazione annuale.
4. La Regione con proprio atto definisce le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa e l'organico dell' Osservatorio.

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