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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 2
Finalità e principi generali
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, orienta prioritariamente la propria attività per il perseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti nonchè del loro recupero, riciclo e riutilizzo. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione, di organizzazione delle attività di smaltimento e di autorizzazione degli impianti essa garantisce la tutela della salute, la ricerca delle migliori garanzie di protezione dell'ambiente e del paesaggio e la verifica dell'economicità delle soluzioni adottate.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, nell'attuazione dei principi di cui al comma 1, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni non può essere consentito;
b) lo smaltimento di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi provenienti da altre regioni è consentito nei casi in cui siano destinati ad impianti finalizzati al recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti o ad impianti ad elevata e particolare tecnologia e che perciò trovino un' ottimizzazione economico - funzionale solo se rivolti ad un' utenza non limitata al territorio regionale;
c) l'incenerimento di rifiuti solidi urbani e/ o speciali è consentito come forma di recupero di calore e di energia e qualora sia dimostrato l'interesse economico del processo di recupero previsto;
d) lo stoccaggio definitivo in discarica è consentito solo per quelle tipologie e/ o quantità di rifiuti per cui non risultano disponibili, nell'ambito del territorio provinciale, impianti di recupero, riciclo e riutilizzo;
e) non può essere consentito lo stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata ai sensi della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno e del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.
3. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. a) del comma 2 attraverso la definizione, da parte della Regione, di un accordo di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, ovvero di un' apposita convenzione o intesa.

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