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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 21
Esercizio delle funzioni
1. Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 20 in base a quanto previsto dalle normative nazionali, dalla presente legge e dalle direttive emanate dalla Regione per assicurare l'omogeneità e il coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio regionale.
2. La Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni alle attività di smaltimento in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di settore e nel Piano infraregionale. Esse tengono altresì conto della necessità di assicurare la riduzione della movimentazione di rifiuti e la possibilità di mutuo soccorso tra le diverse zone del territorio regionale.
3. Le Province, fino a quando i Piani infraregionali già adottati non divengano esecutivi, in caso di comprovata necessità ed urgenza, possono procedere all'approvazione degli impianti in essi previsti.

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