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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 22
Conferenze provinciali
1. Le Province provvedono ad istituire apposite Conferenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno, per l'istruttoria dei progetti degli impianti di cui all'art. 20, determinandone la composizione. Sono comunque membri di diritto:
a) un rappresentante della Provincia con funzioni di presidente;
b) il responsabile del servizio della Provincia competente per materia;
c) un rappresentante dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale.
2. La Conferenza sarà integrata di volta in volta con il rappresentante di ciascuno degli Enti locali interessati alla trattazione dei singoli progetti.
3. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri della Conferenza sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

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