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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 23
Presentazione dei progetti
1. I soggetti che intendono realizzare o modificare impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per lo stoccaggio provvisorio per conto terzi e per la innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi, devono, preventivamente, presentare alla Provincia, competente per territorio, il progetto delle opere da realizzare, richiedendone l'approvazione.
2. I progetti presentati devono comprendere tutti gli elaborati: relazioni, piante, disegni, particolari costruttivi necessari ad individuare l'area oggetto dell'intervento e a descrivere, a livello funzionale ed esecutivo, le opere che si intendono realizzare, le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del sito in cui esse si collocano e i presidi previsti per limitare l'impatto sugli ambienti circostanti.
3. I progetti devono essere firmati da uno o più professionisti abilitati che possiedono i requisiti professionali previsti dalle vigenti leggi in relazione alle diverse categorie di opere.
4. I progetti degli impianti di stoccaggio definitivo devono includere il piano di recupero dell'area e una dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna ad eseguirlo nei tempi e con le modifiche eventualmente apportate in sede di approvazione.

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