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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 24
Approvazione dei progetti
1. La Provincia, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva i progetti degli impianti di cui all'art. 24, previa istruttoria della Conferenza provinciale. Il termine di centottanta giorni è sospeso per l'espletamento, ove prescritto, della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, dal DPCM 10 agosto 1988, n. 377, come integrato dal DPR 5 ottobre 1991, n. 460 Sito esterno nonchè dalla legislazione comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 85/ 337 CEE, e dalla legislazione regionale in materia.
2. Nell'ambito del procedimento di approvazione di un progetto, la Provincia, qualora lo ritenga opportuno e compatibilmente con quanto previsto nel proprio statuto, anche a fronte di espressa richiesta di soggetti pubblici o privati, titolari di interessi collettivi o diffusi, può promuovere audizioni pubbliche ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 15 della LR 6 settembre 1993, n. 32.
3. L'approvazione del progetto comporta a tutti gli effetti la localizzazione dell'impianto secondo i dati cartografici risultanti dagli atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno.
4. L'atto di approvazione fissa il termine entro cui i lavori di realizzazione devono essere iniziati e quello entro cui l'impianto deve essere terminato.

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