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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 30
Controlli
1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle Province con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
2. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.
3. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati alla Regione mediante la relazione di cui all'art. 29, nonchè al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.

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