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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 31
Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonchè al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai comuni, alle Comunità Montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonchè a quelle costituite fra Enti pubblici e/ o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/ o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonchè alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

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